Libro
Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO
3 - DEI SINGOLI CONTRATTI
Capo
XI: DELLA MEDIAZIONE
Art.
1754
Mediatore
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di
esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755
Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti,
se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare
su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali
o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756
Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto
alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto
alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto
è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva
la causa d'invalidità.
Art. 1758
Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759
Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde della autenticità della sottoscrizione
delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo
tramite.
Art. 1760
Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché
sussista la possibilità di controversia sull'identità
della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati,
con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto
che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da
lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761
Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla
negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo
intervento.
Art. 1762
Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra
nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si
manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno
dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma
restando la responsabilità del mediatore.
Art. 1763
Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764
Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760
è punito con la sanzione amministrativa da lire diecimila a
lire un milione.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione
dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua
attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente
o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765
Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.