CIRCOLARE
N. 19/E
PARTE
PRIMA
Disciplina del beneficio del credito d’imposta relativo ai trasferimenti
immobiliari “prima casa”.
1.1
Generalita’
L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo”, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1999,
l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro
che, alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni
“prima casa” ai fini dell’imposta di registro o
dell’IVA, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro
un anno dalla alienazione, altra casa di abitazione non di lusso,
ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata “prima
casa”, di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
Al riguardo si ricorda, con riferimento all’imposta di registro,
che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della c.d. “prima
casa” è stata posta a regime dall’art. 16 del decreto
legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 243, ed è attualmente regolata dalla nota
II-bis) all’art.1 della tariffa parte prima del citato testo
unico dell’imposta di registro, come sostituita, a decorrere
dal 1° gennaio 1996, dall’art. 3, comma 131, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
Con decorrenza 1° gennaio 2000, inoltre, l’aliquota agevolata
dell’imposta di registro è stata ridotta dal 4% al 3%
(art. 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 448), mentre quella
ordinaria è stata ridotta dall’8% al 7% (art. 7, comma
7, della legge n. 448 del 1999).
Di seguito si riportano gli estremi delle norme che in precedenza
hanno disciplinato l’agevolazione in argomento:
- - art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168;
- - art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- - art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
- - art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14;
20 marzo 1992, n. 237; 20 maggio 1992, n. 293;
- - art. 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 348;
- - art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388;
- - art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455;
- - art. 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
1.2 Ambito di applicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, determinato secondo i principi esplicati
al paragrafo 1.4, è un credito personale. Esso, infatti, compete
al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata
dell’immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di
abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata
prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA dalle
norme che si sono succedute e che sono state sopraindividuate.
Pertanto, un soggetto che abbia alienato un’abitazione pervenutagli
per atto di donazione o successione, ancorché sia stata a suo
tempo acquistata dal donante o dal de cuius con le agevolazioni prima
casa, non potrà avvalersi del beneficio in commento.
A tale proposito si precisa che per “alienazione” deve
intendersi non solo il trasferimento a titolo oneroso ma anche il
trasferimento a titolo gratuito disposto per atto di donazione.
In tal senso si è già espressa la circolare n. 7/E del
16 marzo 1994, sia pure per diversa materia, e, del resto, anche l’interpretazione
sistematica perviene ad identiche conclusioni. La norma agevolativa
c.d. “prima casa”, infatti, prevede la decadenza dal beneficio
sia per i trasferimenti degli immobili a titolo oneroso che per quelli
a titolo gratuito che intervengano prima del decorso del termine di
cinque anni dal loro acquisto (comma 4 della nota II-bis) all’art.
1 della tariffa, parte prima, del citato testo unico dell’imposta
di registro).
Si rileva, infine, che il credito compete anche nell’ipotesi
in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca
un’altra abitazione mediante permuta, con le precisazioni riportate
al paragrafo 1.4, o mediante contratto di appalto, atteso che la norma
agevolativa prevede che l’acquisto dell’immobile possa
avvenire a qualsiasi titolo.
Da quanto suesposto consegue che il credito d’imposta non compete
a coloro che:
• abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota
ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d.“prima casa”;
• abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
• acquisiscano un immobile non avente le caratteristiche richieste
dall’art. 1, della tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta
di registro e in assenza delle condizioni enunciate dalla nota II-bis)
allo stesso art. 1; quindi, coloro che nell’acquisto dell’immobile
non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
• coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non
sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione
c.d.“prima casa” sulla base della normativa vigente alla
data dell’atto, ancorché sia pendente un procedimento
contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della fattispecie
giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta in
tale ipotesi completamente realizzato, intervenendo soltanto con il
passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio instaurato.
In caso di giudicato favorevole, il contribuente avrà diritto
al rimborso, entro i limiti del credito medesimo, qualora abbia chiesto
di utilizzarlo per il pagamento della imposta di registro dovuta sul
secondo acquisto oppure potrà utilizzarlo negli altri modi
previsti dalla legge.
Un chiarimento va effettuato con riferimento alla ipotesi in cui l’immobile
alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell’acquisto.
Al riguardo, infatti, occorre tener conto della normativa previgente
ai fini IVA in materia di trasferimenti di immobili abitativi.
Anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto
legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243, l’aliquota IVA agevolata (2%, elevata al 4% dal 1°
gennaio 1989 dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154) era applicabile alle realizzazioni ed
alle cessioni di tutti i fabbricati abitativi di nuova costruzione
di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, effettuate
da imprese costruttrici, indipendentemente dalla condizione che detti
immobili costituissero la c.d. “prima casa” per l’acquirente.
A tale principio di carattere generale facevano eccezione le cessioni
degli immobili abitativi non di lusso, effettuate da soggetti diversi
dalle imprese costruttrici e quelle degli immobili aventi la stessa
tipologia edificati prima del 18 luglio 1949. Queste operazioni erano
assoggettate all’aliquota IVA ridotta (2%, elevata successivamente
al 4%) solo se effettuate nei confronti di persone fisiche nei termini
ed alle condizioni indicate nell’art. 2, primo comma, del decreto
legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985,
n. 118, concernente le agevolazioni fiscali per l’acquisto della
c.d.“prima casa”.
Soltanto in seguito all’entrata in vigore del citato decreto
legge n. 155 del 1993 è stata prevista, in linea generale,
analogamente a quanto disposto ai fini dell’imposta di registro,
l’applicazione dell’aliquota del 4% alle cessioni di tutti
gli immobili abitativi non di lusso, in presenza delle condizioni
stabilite dalla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte
prima, del più volte richiamato testo unico dell’imposta
di registro.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che i soggetti che hanno
acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base
della normativa vigente fino al 22 maggio 1993, non hanno formalmente
usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”, presupposto
al quale l’art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 subordina
l’attribuzione del credito d’imposta.
Si deve ritenere, tuttavia, che tale circostanza non precluda il diritto
al beneficio qualora l’acquirente dimostri che alla data di
acquisto dell’immobile alienato era comunque in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto
della c.d. “prima casa”.
Ed infatti il mancato riconoscimento, in tali casi, del credito d’imposta
provocherebbe una disparità di trattamento fiscale in relazione
a situazioni di fatto omogenee.
Ovviamente la dichiarazione di essere stato in possesso dei requisiti
prescritti per godere dell’agevolazione c.d. “prima casa”
in relazione all’immobile alienato, secondo le norme vigenti
alla data dell’acquisto, essendo condizione essenziale per il
riconoscimento del credito d’imposta, deve essere resa nell’atto
di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso
e supportata da idonea documentazione, da presentare all’atto
della registrazione. Ciò al fine di rendere più spedita
l’azione verificatrice degli uffici in quanto, nell’ipotesi
in esame, si rende necessario accertare non solo la spettanza del
credito d’imposta in relazione a tutte le condizioni previste
dalla relativa disposizione istitutiva, ma anche il diritto alla agevolazione
c.d. “prima casa” in relazione all’immobile alienato.
Qualora la sussistenza di tale diritto non sia confermata, non si
procederà al recupero della maggiore imposta in relazione all’acquisto
dell’immobile alienato, atteso che l’aliquota IVA ridotta
era stata applicata ad altro titolo, ma verrà negato il beneficio
del credito d’imposta.
Ovviamente il predetto credito non spetta nelle ipotesi in cui l’immobile
alienato sia stato acquistato anteriormente all’introduzione
nell’ordinamento della normativa agevolativa c.d. “prima
casa” prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.
Quanto precisato concerne anche le ipotesi in cui l’immobile
alienato sia stato acquisito tramite contratto d’appalto o abbia
costituito oggetto di assegnazione da parte di cooperativa edilizia
- non sussistendo, in passato, per tali casi una specifica agevolazione
c.d. “prima casa”, introdotta, infatti, per i contratti
di appalto aventi ad oggetto immobili abitativi, dal citato decreto
legge n. 155 del 1993 e, per le cooperative edilizie, dal decreto
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Qualora il secondo immobile agevolato venga acquistato mediante contratto
d’appalto, nella specifica ipotesi in esame in cui in relazione
all’acquisto dell’immobile alienato l’aliquota IVA
ridotta non era stata applicata in virtù della normativa c.d.
“prima casa” ma ad altro titolo, pur sussistendo per l’acquirente
le condizioni soggettive richieste a tale fine, per poter usufruire
del credito d’imposta si rende necessario che il contratto di
appalto sia stipulato in forma scritta e registrato ai sensi dell’art.
5, comma 2, del più volte richiamato testo unico dell’imposta
di registro. Ciò al fine di poter dichiarare in tale sede che
in relazione all’immobile alienato sussistevano le condizioni
soggettive che avrebbero consentito l’applicazione delle agevolazioni
c.d. “prima casa”.
1.3 Modalita’ di richiesta del credito
Per usufruire del credito d’imposta di cui al più volte
citato art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è necessario
che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando
se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta
di registro dovuta per lo stipulando atto.
Tuttavia, qualora in atti di trasferimenti già formati non
sia stata espressa alcuna volontà al riguardo, sarà
ritenuta valida la scelta già operata dal contribuente.
Pertanto, l’atto di acquisto dell’immobile dovrà
contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all’art.1
della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro,
lettere b) e c), l’espressa richiesta del beneficio in argomento
e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione
del credito. Sarà, pertanto, necessario:
- - indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile
sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA
in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
- - nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era
stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione
c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza
dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla
data dell’acquisto medesimo;
- - nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile
alienato, produrre le relative fatture;
- - indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’
immobile.
Qualora l’acquisto del secondo immobile agevolato avvenga mediante
contratto d’appalto si ricorda che, per poter fruire del credito
d’imposta, è necessario che il contratto d’appalto
sia redatto in forma scritta e registrato e contenga le indicazioni
sopra precisate.
1.4 Determinazione del credito
L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare
dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione
al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere
superiore alla imposta di registro o all’IVA corrisposta in
relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore
degli importi dei tributi applicati (es.: se il contribuente ha corrisposto
un’imposta di lire 4.000.000 sul primo acquisto e di lire 3.000.000
sul nuovo acquisto il credito è pari a lire 3.000.000).
Con riferimento all’imposta di registro relativa sia al primo
che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto
non solo dell’imposta principale ma anche dell’eventuale
imposta suppletiva e complementare di maggior valore.
Con riferimento, invece, all’IVA, occorre fare riferimento all’imposta
indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile
alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative
al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato
sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione
del credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata
in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione
dell’immobile.
E’ opportuno precisare che, trattandosi di un credito personale,
qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in
comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi
diritto, rispettando la percentuale della comunione. Ai fini della
definizione dell’ammontare del credito, infatti, non rileva
il principio di solidarietà nell’obbligo di pagamento,
di cui all’art. 57 del più volte citato testo unico dell’imposta
di registro.
Per completezza di argomento si ritiene utile stabilire le modalità
di determinazione del credito nell’ipotesi in cui l’acquisto
dell’immobile alienato o del nuovo immobile sia avvenuto con
permuta soggetta all’imposta di registro.
Come noto l’art. 43, comma 1, lettera b), del testo unico dell’imposta
di registro stabilisce che, in caso di permuta, la base imponibile
è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione
della maggiore imposta. Al fine di determinare l’ammontare del
credito d’imposta occorre, pertanto, quantificare in proporzione
la quota dell’imposta di registro corrisposta ascrivibile al
bene agevolato. A tal fine si formulano le seguenti ipotesi esemplificative.
A) Acquisto con permuta dell’immobile alienato
Il contribuente, anteriormente al 1° gennaio 2000, ha acquistato
un immobile ad uso abitativo permutando un terreno agricolo.
Per la casa, il cui valore era di lire 100.000.000, è stata
calcolata l’imposta di registro nella misura del 4% in virtù
della agevolazione c.d. “prima casa”.
Per il terreno, il cui valore era di lire 50.000.000 è stata
calcolata l’imposta di registro nella misura del 15%.
Dal confronto delle due liquidazioni, risultando maggiore l’imposta
relativa al terreno, è stata corrisposta un’imposta di
lire 7.500.000.
Per determinare l’imposta di registro da imputare all’abitazione
si procede nel modo seguente:
Imposta riferita all’abitazione:
lire 100.000.000 4% = lire 4.000.000
Imposta riferita al terreno:
lire 50.000.000 15% = lire 7.500.000
----------------------
Totale dei due tributi lire 11.500.000
7.500.000 : 11.500.000 = X : 4.000.000
4.000.000 x 7.500.000
X= ------------------------------------ = lire 2.610.000
11.500.000
La somma di lire 2.610.000 costituisce il credito d’imposta
e pertanto rappresenta il limite del credito nell’ipotesi in
cui l’imposta corrisposta sul nuovo acquisto risulti superiore.
B) Acquisto con permuta del nuovo immobile
A e B permutano due immobili ad uso abitativo acquistati precedentemente
usufruendo dell’agevolazione “prima casa” e devono
l’imposta di registro pari a lire 9.000.000.
L’imposta riferita all’immobile che acquista A è
di lire 9.000.000
L’imposta riferita all’immobile che acquista B è
di lire 6.000.000
-------------
Totale dei due tributi lire 15.000.000
Per determinare l’imposta di registro da imputare ad A si procede
nel modo seguente:
9.000.000 : 15.000.000 = A : 9.000.000
9.000.000 x 9.000.000
A = ------------------------------- = lire 5.400.000
15.000.000
Per determinare l’imposta di registro da imputare a B si procede
nel modo seguente:
9.000.000 : 15.000.000 = B : 6.000.000
9.000.000 x 6.000.000
B = -------------------------------- = lire 3.600.000
15.000.000
Gli importi di lire 5.400.000 e lire 3.600.000 costituiscono rispettivamente
il credito d’imposta per A e B nell’ipotesi in cui le
imposte corrisposte sui precedenti acquisti risultino superiori.
Se una delle due cessioni che danno luogo alla permuta è soggetta
ad IVA, in base agli articoli 11 e 13 del D.P.R. n.633 del 1972, non
sarà necessario alcun calcolo proporzionale in quanto il credito
è costituito dal tributo corrisposto da ciascun soggetto relativamente
al singolo acquisto.
Si evidenzia che gli altri tributi indiretti dovuti sugli atti traslativi
immobiliari, diversi dall’imposta di registro e dall’IVA,
non concorrono a determinare l’ammontare del credito; infatti
l’art. 7, comma 1, in commento individua quali tributi che danno
luogo al credito esclusivamente l’imposta di registro o l’imposta
sul valore aggiunto.
1.5. Utilizzo del credito
Preliminarmente si osserva che il legislatore ha puntualmente individuato
le imposte dalle quali è possibile portare in diminuzione l’intero
importo del credito; restano, pertanto, escluse le imposte indirette
diverse da quelle di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni.
La volontà di utilizzare il credito (vedi paragrafo 1.3) deve
essere manifestata autonomamente da ogni interessato.
Il contribuente può utilizzare il credito portandolo in diminuzione
dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che
lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:
a) a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli
atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla
data del nuovo acquisto;
c) c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che in ogni caso il credito di imposta non dà luogo
a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera a), si rileva
che il legislatore con la dizione “intero importo” ha
voluto escludere la possibilità di utilizzare il credito parzialmente
e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più
atti o denunce di successione, presentati all’ufficio competente
per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito.
Al riguardo si precisa che la data di acquisizione del credito, ai
fini dell’imposta di registro, si individua nella data di stipula
dell’atto relativo al nuovo acquisto agevolato, anche se l’amministrazione
finanziaria riconosce l’applicabilità dell’agevolazione
c.d. “prima casa” al momento della registrazione, in quanto
solo in tale momento perviene alla quantificazione del credito.
Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto
d’appalto il diritto al credito d’imposta nasce al momento
della consegna del bene realizzato. In tale data dovrà anche
essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per usufruire
del beneficio c.d. “prima casa”, come precisato in proposito
nella circolare n. 1/E del 2 marzo 1994.
Relativamente all’imposta sulle successioni, si osserva che
per poter utilizzare il credito d’imposta il contribuente deve
aver prodotto la dichiarazione di successione al competente ufficio
dell’amministrazione finanziaria dopo la data di acquisizione
del credito stesso.
A tale proposito si precisa che il contribuente deve espressamente
manifestare la volontà di avvalersi del credito con istanza
da richiamare nella denuncia di successione nella parte relativa ai
documenti da allegare.
Il titolare del credito d’imposta potrà scontare l’importo
del credito stesso sia dalle imposte ipotecaria e catastale –
autoliquidate ai sensi del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n.140 – che dall’imposta di
successione, ad oggi ancora calcolata, sia in sede principale che
complementare o suppletiva, dal competente ufficio.
Resteranno, quindi, escluse l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria,
che sono calcolate e versate direttamente dai contribuenti in virtù
del citato decreto legge n. 79 del 1997.
Ferme restando le osservazioni di carattere generale in ordine alla
personalizzazione del credito, si precisa che la richiesta di scomputo,
se avanzata da un solo erede, ha effetto liberatorio anche nei confronti
degli altri coeredi.
Infatti, anche in mancanza di una specifica previsione normativa,
si ritiene di poter pervenire a detta conclusione in virtù
del principio dell’obbligazione solidale espressamente previsto
dall’art. 36 del testo unico dell’imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nonché
alla luce di quanto disposto dall’art. 28 dello stesso testo
unico con riferimento alla dichiarazione di successione.
In particolare il comma 1 del citato art. 36 dispone che gli eredi
sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare
complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
Il comma 4 del già richiamato art. 28 prevede, inoltre, che
la dichiarazione di successione non si considera omessa se presentata
da uno solo dei soggetti obbligati.
Le stesse considerazioni in materia di solidarietà valgono
anche per l’imposta di registro (art. 57 del testo unico dell’imposta
di registro) e per gli altri tributi ad essa collegati; e pertanto,
qualora uno dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento delle
suddette imposte soddisfi la pretesa fiscale utilizzando il proprio
credito, l'effetto liberatorio si estende anche ai restanti coobbligati.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’utilizzazione del credito,
a seguito dell’accertamento della base imponibile da parte dell’ufficio,
l’ammontare dello stesso dovesse risultare maggiore di quello
già portato in diminuzione, il contribuente potrà utilizzare
la differenza in uno dei modi sopra specificati previsti dalla norma,
ciò in quanto al momento dell’utilizzo del credito questo
non era stato ancora determinato nel suo ammontare definitivo.
Qualora, invece, a seguito di accertamento l’agevolazione c.d.
“prima casa” venga revocata, si rinvia al successivo paragrafo
1.7.
In tutti i casi in cui il credito d’imposta sia utilizzato per
il pagamento dell’imposta di registro dovuta sullo stesso atto
che lo ha determinato ovvero per il pagamento delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali dovute su un atto successivo, il contribuente
deve versare una somma pari alla differenza tra l’importo da
corrispondere per la registrazione dell’atto e il credito d’imposta.
Al riguardo è opportuno precisare che non si rende applicabile
alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 41, comma 2,
del più volte citato testo unico dell’imposta di registro
laddove prescrive “l’ammontare dell’imposta principale
non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata
nella tariffa”. Pertanto, può accadere che l’importo
da versare risulti inferiore a lire duecentocinquantamila o può,
altresì, verificarsi che nulla sia dovuto, ciò in quanto
le imposte dovute sull’atto sono comunque assolte con la compensazione
del credito in argomento.
A tale proposito si ribadisce quanto precedentemente affermato in
merito alla impossibilità di procedere al rimborso in tutto
o in parte del credito, comunque utilizzato. Sul credito, anche se
non utilizzato subito, non maturano interessi a favore del contribuente.
Come risulta dal testo normativo, il credito d’imposta non può
essere utilizzato per compensare l’IVA dovuta in relazione all’acquisto
della nuova abitazione. Tale imposta, pertanto, dovrà essere
corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero
importo indicato nella fattura relativa alla cessione o alla realizzazione
dell’immobile. Ciò in quanto, per effetto dei vincoli
posti dalla normativa comunitaria, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni IVA tra gli Stati membri, non è consentito
agli Stati disporre che per una cessione di beni o una prestazione
di servizi sia corrisposta un’imposta inferiore a quella risultante
dall’applicazione dell’aliquota, propria dei beni o dei
servizi medesimi, al corrispettivo dovuto secondo le pattuizioni contrattuali.
Con riferimento all’ipotesi di utilizzazione del credito in
compensazione delle somme dovute, si fa presente che il credito può
essere compensato ai sensi dell’art.17 del d.lgs. n. 241 del
1997 utilizzando il modello F24. In tal caso il codice - tributo da
utilizzare è il “6602”, che va esposto nella colonna
“importi a credito compensati” del modello F24, indicando,
come periodo di riferimento, l’anno in cui è sorto il
credito nella forma AAAA.
Si sottolinea, inoltre, che non è operante per il credito in
argomento il limite massimo fissato dall’art. 25, comma 2, del
d.lgs. n. 241 del 1997 per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta e dei contributi.
Da ultimo appare opportuno fornire qualche precisazione in riferimento
all’ipotesi di decesso del titolare del credito d’imposta
anteriormente alla sua utilizzazione.
In tale fattispecie, in mancanza di una espressa previsione normativa,
si ritiene che, per quanto riguarda la possibilità di considerare
il credito d’imposta quale componente attivo dell’asse
ereditario costituitosi a seguito della morte del titolare, occorra
far riferimento ai principi generali che regolano l’imposta
di successione e precisamente all’articolo 12, lettera e), del
testo unico citato concernente il trattamento dei crediti verso lo
Stato.
Qualora il titolare del credito muoia prima della sua utilizzazione,
il credito è, pertanto, trasferito mortis causa agli eredi
che lo possono utilizzare nei modi indicati alle lettere a), b) e
c).
1.6 Prescrizione
Con riferimento all’utilizzazione del credito nel pagamento
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché
dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute sugli atti
e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del
credito, si evidenzia che tale diritto si prescrive nel termine di
dieci anni, in quanto, in mancanza di una specifica previsione normativa,
si applica la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del
codice civile; la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui
sorge il credito d’imposta.
Il suddetto principio non è estensibile, invece, alle ipotesi
in cui venga esercitata l’opzione di utilizzare il credito in
diminuzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data
del nuovo acquisto.
Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 2 dell’art.
7 della legge n. 448 del 1998 non consente, infatti, altra interpretazione
se non quella che il diritto di credito può essere esercitato
solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione
successiva alla data di acquisto.
1.7 Decadenza dai benefici tributari e sanzioni
In via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito
d’imposta in quanto compete il beneficio c.d. “prima casa”;
la decadenza da tale agevolazione comporta, pertanto, sia il recupero
delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento che il recupero
del credito eventualmente utilizzato.
A tale proposito appare utile esaminare le problematiche afferenti
la decadenza dal beneficio dell’aliquota agevolata prevista
per l’acquisto della c.d. “prima casa”.
La nota II-bis) all’art.1 della tariffa, parte prima, del testo
unico dell’imposta di registro, al comma 4, disciplina, come
meglio precisato nella parte seconda della presente circolare, le
condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione nonché
la decadenza dalla stessa; tra l’altro viene prevista la decadenza
nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione trasferisca
il bene a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine
di cinque anni dalla data di acquisto, fatta salva l’ipotesi
di un successivo acquisto entro un anno dalla vendita.
In tali casi gli uffici provvedono al recupero delle maggiori imposte
e delle sanzioni espressamente stabilite nella nota citata.
Sulle somme richieste si applicano gli interessi previsti dall’art.
55, comma 4, del citato testo unico dell’imposta di registro.
Ovviamente, per quanto sopra detto, non si procede all’irrogazione
delle sanzioni ed al recupero delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale nonché degli interessi nell’ipotesi in cui
il contribuente, che ha usufruito delle agevolazioni, proceda, entro
un anno dalla vendita, all’acquisto di altro immobile da adibire
a propria abitazione principale.
A tale proposito si evidenzia come l’acquisto entro un anno
dalla data di alienazione dell’altro immobile sia posta altresì
quale condizione necessaria per poter accedere al credito.
Considerato, inoltre, che il riconoscimento del credito è subordinato
alla presenza delle condizioni di cui alla succitata nota II-bis),
consegue che nell’ipotesi di vendita entro i cinque anni dall’acquisto,
per poter usufruire del credito il contribuente deve acquisire un
altro immobile agevolato da adibire a propria abitazione principale
in quanto, in caso contrario, decadrebbe dai benefici c.d. “prima
casa” e conseguentemente dal diritto al credito d’imposta.
Esaminata la problematica relativa alla decadenza dai benefici “prima
casa”, si ritiene necessario soffermarsi sulle questioni inerenti
il recupero del credito eventualmente utilizzato ma non spettante
per effetto della decadenza stessa.
L’ufficio che provvede a recuperare le imposte nella misura
ordinaria e a comminare le relative sanzioni, nel caso si concretizzi
la suddetta ipotesi di decadenza, deve altresì comunicare al
contribuente la non spettanza del credito d’imposta di cui all’art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inibendone in
tal modo l’utilizzazione.
Qualora, invece, il credito fosse stato già utilizzato, l’amministrazione
finanziaria dovrà provvedere al suo recupero; in tal caso,
tuttavia, non sono dovute sanzioni non solo per mancanza di una espressa
previsione nell’art. 7 della legge n. 448 del 1998 ma anche
perché la fattispecie in esame non appare riconducibile nell’attuale
sistema sanzionatorio, disciplinato dai decreti legislativi 18 dicembre
1997, nn.471, 472, e 473 e successive modifiche.
Al riguardo si possono verificare le ipotesi precisate al paragrafo
1.5.
Con riferimento al caso in cui il contribuente abbia utilizzato il
credito per il pagamento dell’imposta di registro sull’atto
di acquisto che lo determina, l’ufficio, oltre alle imposte,
le sanzioni e gli interessi dovuti per la decadenza dai benefici,
deve recuperare l’importo pari alla somma non versata a seguito
dell’utilizzazione del credito, nonché gli interessi
su tale importo calcolati a decorrere dal momento della registrazione
dell’atto medesimo.
Anche nell’ipotesi di utilizzo successivo del credito per l’intero
importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito (lettera a) del paragrafo
1.5), l’ufficio deve provvedere al recupero delle minori imposte
versate a causa dell’utilizzazione del credito unitamente ai
relativi interessi.
Parimenti qualora il credito sia stato utilizzato in diminuzione dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche (lettera b) del paragrafo1.5), si
provvederà, in sede di liquidazione operata ai sensi dell’art.
36-bis del D.P.R. n.600 del 1973, al recupero delle imposte compensate
con il credito non spettante a seguito della decadenza dell’agevolazione,
oltre agli interessi dovuti per carente versamento.
E’ appena il caso di rilevare che, nelle ipotesi di tardivo
versamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
nonché sulle successioni e donazioni, su quanto richiesto dall’ufficio
per il recupero del credito indebitamente fruito si rende applicabile
la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997.
Nelle ipotesi di utilizzo del credito per un ammontare superiore a
quello spettante, è applicabile la sanzione per ritardati od
omessi versamenti dei tributi con i quali il credito è stato
compensato.
PARTE
SECONDA
Disciplina della agevolazione “prima casa” ai fini delle
imposte indirette
Premessa
Considerato che presupposto del credito di imposta di cui all’art.
7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è che il contribuente
provveda ad acquisire una casa di abitazione non di lusso, in presenza
delle condizioni previste dalla nota II-bis) all’art. 1 della
tariffa, parte prima, del citato testo unico dell’imposta di
registro, si ritiene opportuno individuare i requisiti richiesti dalla
vigente normativa per poter usufruire delle agevolazioni c.d. “prima
casa” nonché dare soluzione ai numerosi quesiti pervenuti
in materia.
2.1 Requisiti
La nota II-bis) sopracitata stabilisce una pluralità di requisiti,
di carattere sia oggettivo che soggettivo, necessari per usufruire
delle agevolazioni tributarie in materia di trasferimenti a titolo
oneroso di case di abitazione non di lusso.
L’agevolazione in parola, infatti, oltre ad essere subordinata
alla tipologia del bene oggetto del trasferimento (requisiti oggettivi)
ha riguardo anche all'ubicazione dell’immobile acquistato con
riferimento al comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire
la propria residenza ovvero svolge la propria attività; alla
titolarità di diritti su altra casa di abitazione da parte
dell'acquirente stesso; alla fruizione di precedenti agevolazioni
per l’acquisto della c.d. “prima casa” (requisiti
soggettivi).
A tale proposito appare utile fornire alcune precisazioni.
2.1.1 Oggetto del trasferimento
Secondo il disposto della già richiamata nota II-bis), comma
1, il regime agevolato si applica, sempre che ricorrano le condizioni
previste, "agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse".
I diritti oggetto di trasferimento devono, quindi, essere riferibili
ad una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso.
Per espressa previsione normativa, inoltre, l'agevolazione si estende
alle pertinenze dell'immobile che sia stato precedentemente acquistato
in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o
classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente
ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l'acquisto
venga effettuato con un atto separato (nota II-bis), comma 3).
In ordine alla qualità della "casa di abitazione"
è appena il caso di ricordare che i criteri per determinare
se sussistono o meno le caratteristiche di lusso sono individuati
dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, richiamato nell'
art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima del testo unico dell’imposta
di registro.
Per quel che concerne le caratteristiche del bene principale trasferito,
non sussistono differenze rispetto ai chiarimenti forniti in precedenza
con circolare n. 1/E del 2 marzo1994; sotto l'aspetto negoziale, invece,
il legislatore ha ritenuto di dover minutamente esplicitare le fattispecie
ammesse a fruire dell'agevolazione tributaria, innovando rispetto
alla precedente previsione normativa.
2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti
L'immobile oggetto del trasferimento agevolato deve essere ubicato,
ai sensi del comma 1, lettera a), della citata nota II bis), salvo
i casi particolari precisati dallo stesso legislatore, nel territorio
del comune in cui l'acquirente ha o intende stabilire la residenza.
A tale ultimo proposito si sottolinea che la dichiarazione di intento,
consistente nella manifestazione della volontà di stabilire
la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato,
espressa nell'atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo
dell'acquirente sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da tale
dichiarazione consegue l'onere per l’acquirente stesso di trasferire
effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena
di decadenza, nel comune in cui è situato l'immobile acquistato
e di darne prova all'ufficio spontaneamente o a richiesta. Si ricorda
che, anteriormente alla modifica intervenuta per effetto dell’art.
33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per
il trasferimento della residenza era fissato in un anno.
Per quanto concerne in particolare la residenza si precisa che fa
fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato
al comune, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, sempre che risulti accolta la richiesta
di iscrizione nell'anagrafe.
La norma agevolativa specifica, poi, che l'acquirente può fruire
delle agevolazioni anche se non residente nel comune in cui è
ubicato l'immobile acquistato, purché svolga in quell'ambito
territoriale la propria attività, ancorché non remunerata;
a tale proposito si ribadisce quanto detto nella già richiamata
circolare n.1/E del 2 marzo 1994.
Le agevolazioni spettano, inoltre, alla persona trasferita all'estero
per ragioni di lavoro che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale
del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto
da cui dipende. Al riguardo si precisa che l'ipotesi in argomento
è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione
di qualsiasi altra tipologia di rapporto - e che lo stesso può
essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta
la qualifica di imprenditore.
Il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero, infine,
può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia
l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l’agevolazione
compete qualora sussistano gli altri requisiti ed in particolare l’immobile
acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.
A tale proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per
l’ipotesi in questione, l’ambito territoriale nel quale
è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro,
prevedere l’obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria
residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.
2.1.3 Titolarità di diritti su immobili da parte dell'acquirente
Il comma 1, lettera b), della nota II-bis) stabilisce, quale condizione
ostativa alle agevolazioni, la titolarità esclusiva o in comunione
con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare. Tale disposizione esclude, quindi,
l’agevolazione nell’ipotesi di titolarità di altro
immobile nel comune nel quale si acquista.
In particolare, sotto l'aspetto soggettivo, la titolarità esclusiva
dei diritti sull'immobile ad uso abitativo nell'ambito del territorio
comunale è equiparata alla titolarità in comunione con
il coniuge nello stesso ambito territoriale, escludendo l'applicazione
dell’agevolazione in entrambi i casi.
Dalla stessa disposizione si evince, inoltre, che non è da
considerarsi ostativa alla fruizione dell'agevolazione la titolarità
di quote su altra casa di abitazione nell'ambito del richiamato territorio
comunale (vedi casi particolari riportati al successivo paragrafo
2.2).
Ulteriori limiti alla concessione delle agevolazioni sono quelli posti
dal comma 1, lettera c), della già citata nota II-bis), la
quale prevede, come causa di esclusione dalla agevolazione, la titolarità,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo,
acquistato usufruendo del regime agevolato “prima casa”
previsto dalle norme che si sono succedute, richiamate nella medesima
lettera c). Al riguardo si pone in evidenza che è escluso dal
trattamento agevolato il soggetto che al momento dell'acquisto risulti
titolare, anche per quote, dei diritti reali espressamente indicati
dalla stessa disposizione per i quali abbia già usufruito delle
agevolazioni c.d. “prima casa”. Di conseguenza coloro
che non risultano più titolari dei predetti diritti al momento
dell'acquisto possono reiterare l'agevolazione.
Anche in questo caso la norma equipara la titolarità esclusiva
di diritti sul bene alla titolarità in regime di comunione
legale e pone, inoltre, la comproprietà dei diritti vantati
su altra casa di abitazione tra le cause di esclusione dalle agevolazioni.
Quanto sopra comporta che il precedente acquisto agevolato effettuato
da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, come meglio
esplicitato al punto 2.2.10, è causa di impedimento alla fruizione
delle agevolazioni per ambedue i coniugi. Comporta, inoltre, che l’impedimento
sussiste per entrambi i coniugi anche nel caso in cui uno soltanto
dei due risulti titolare esclusivo dei già richiamati diritti
sugli immobili acquistati in regime agevolato e detti coniugi procedano
ad un nuovo acquisto in regime di comunione legale dei beni. Ciò
in quanto si è voluta evitare la reiterazione dell'agevolazione
per il coniuge che ne aveva già usufruito.
2.2 Soluzione di casi particolari
Premessi i principi di carattere generale, si precisa il trattamento
tributario per fattispecie ricorrenti.
2.2.1. Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto della nuda proprietà
è previsto espressamente dalla norma che l'agevolazione tributaria
possa trovare applicazione purché in presenza degli altri requisiti.
2.2.2. Qualora oggetto dell'atto di trasferimento sia una pertinenza
della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari
c.d “prima casa” e la pertinenza stessa sia classificata
o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'agevolazione
è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna
categoria.
Ai fini della nozione di pertinenza occorre fare riferimento all’art.
817 del codice civile. Considerato, quindi, che elemento caratterizzante
il rapporto pertinenziale è la destinazione di fatto, in modo
durevole, di una cosa al servizio di un’altra, si ritiene che
anche nel caso in cui, ad esempio, un box sia posto solo in prossimità
dell’abitazione principale, purché risulti adibito all’utilità
della stessa, è applicabile l’agevolazione c.d. “prima
casa” al suo acquisto.
Quanto precede nella considerazione che il comma 3 della più
volte citata nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del
testo unico dell’imposta di registro prevede espressamente le
condizioni ed i limiti per l'applicabilità della agevolazione
all'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze “dell'immobile
di cui alla lettera a)”.
Dal richiamo alla lettera a), nella quale sono dettate le condizioni
per l'applicazione dell'agevolazione all'immobile acquistato, consegue
la esclusione dal beneficio delle pertinenze relative ad un immobile
acquistato in regime ordinario.
Tuttavia l’agevolazione si rende applicabile, nei limiti sopra
indicati ed alla condizione di seguito specificata, anche quando il
bene acquistato con atto separato costituisca pertinenza di una casa
di abitazione ceduta da un’impresa costruttrice senza applicazione
della specifica aliquota IVA ridotta prevista per la c.d. “prima
casa”, prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata
soppressa l’applicazione dell’aliquota del 4% prevista
per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori ed è
stata limitata l’applicazione di tale aliquota alle sole ipotesi
di acquisto della c.d. “prima casa”. Cfr. d.l. 22 maggio
1993, n.155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.243).
In questa ipotesi l’aliquota IVA del 4% si applica alla cessione
del bene pertinenziale qualora il proprietario dell’abitazione
dimostri che al momento in cui ha acquistato l’immobile abitativo
era nella situazione richiesta per usufruire della particolare agevolazione
c.d. “prima casa”.
L’esistenza di tale condizione deve essere dichiarata nell’atto
di acquisto della pertinenza e deve essere documentata su richiesta
degli uffici finanziari.
Il riconoscimento del beneficio fiscale risponde alle stesse ragioni
di equità sostanziale che hanno portato a ritenere che spetti
il credito d’imposta c.d. “prima casa” nel caso
in cui l’immobile alienato sia stato acquistato presso un’impresa
costruttrice senza applicazione della specifica agevolazione c.d.
“prima casa”.
Si rende opportuno precisare che l’aliquota IVA prevista per
la cessione del bene principale è comunque applicabile alla
pertinenza se i due immobili sono acquistati con il medesimo atto.
Se invece i due beni vengono acquistati con atto separato, l’aliquota
prevista per l’immobile abitativo si applica alla sola pertinenza
posta al servizio della “prima casa” nelle ipotesi sopra
indicate, mentre negli altri casi la costituzione del vincolo pertinenziale
resta del tutto ininfluente per la determinazione dell’imposta.
Pertanto nelle ipotesi in cui cantine, box, soffitte, ecc, acquistati
con atto separato rispetto all’abitazione, siano pertinenze
di abitazioni diverse dalla c.d. “prima casa” oppure costituiscano
pertinenze della c.d. “prima casa” al cui servizio sono
già posti altri beni immobili della medesima categoria catastale,
sono soggette alla aliquota IVA loro propria. Questa è stabilita
nella misura del 10% se l’immobile rappresenta una porzione
di fabbricato a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della
legge n. 408 del 1949, ceduta direttamente dall’ impresa costruttrice
(v. tab. A, parte III, n.127 undecies, allegata al D.P.R. n.633 del
1972), ovvero si tratta di parcheggi realizzati ai sensi della legge
24 marzo 1989, n.122 (legge Tognoli), e nella misura del 20% negli
altri casi .
Analoghe considerazioni valgono evidentemente, anche con riferimento
ai trasferimenti delle pertinenze soggetti all’imposta di registro.
2.2.3. Qualora l'acquisto riguardi una quota di comproprietà
si può beneficiare dell'agevolazione purché in presenza
di tutti i requisiti previsti. E infatti, oltre a non esservi una
espressa esclusione normativa, è lo stesso legislatore ad ammettere
indirettamente tale possibilità al comma 1, lettera c), della
citata nota II bis) ove è previsto “che l’acquirente
dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni del presente articolo ovvero
( ... omissis ... )”.
2.2.4. Qualora l’acquisto soggetto all’imposta di registro
riguardi un immobile non ultimato, si può beneficiare dell’agevolazione
purché in presenza di tutti i requisiti previsti (nello stesso
senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione tributaria,
con sent. n. 9150 del 16 aprile 2000, dep. il 7 luglio 2000). Ovviamente
l’ufficio competente successivamente provvederà a verificare
l’effettiva esistenza dei requisiti, compreso quello riguardante
la tipologia dell’immobile che dovrà risultare non di
lusso.
2.2.5 Qualora l’acquirente sia già titolare di un immobile
classificato in catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma di fatto
adibito ad abitazione, l’agevolazione può essere concessa.
Non ha, infatti, rilevanza l’utilizzazione di fatto diversa
dalla classificazione catastale. In osservanza dei medesimi criteri
è possibile asserire, di contro, che l’agevolazione non
è applicabile nel caso in cui l’acquirente sia titolare,
nel comune dove acquista, di altro immobile classificato o classificabile
in catasto come abitazione, indipendentemente dall’utilizzazione
di fatto.
Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui l’acquirente sia titolare
su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata
usufruendo delle agevolazioni, non può godere del beneficio
in parola, indipendentemente dall’utilizzazione di fatto e dall’eventuale
cambio di destinazione nel frattempo intervenuto.
2.2.6. Qualora l'acquirente sia già titolare - in via esclusiva
o in comunione legale con il coniuge - di diritti su immobili situati
al di fuori dell'ambito territoriale del comune in cui viene operato
il nuovo acquisto, non sussiste alcun ostacolo alla fruizione del
beneficio fiscale, purché gli stessi siano stati acquistati
senza usufruire dell'agevolazione c.d. “prima casa” e
ricorrano le altre condizioni volute dalla legge.
2.2.7. Qualora l'acquirente sia già titolare pro-quota su tutto
il territorio nazionale di diritti su immobili, acquisiti senza fruire
delle agevolazioni, può giovarsi del regime tributario agevolato
purché ricorrano le altre condizioni.
Qualora peraltro l'acquirente sia titolare in comunione con soggetti
diversi dal coniuge, nel comune dove acquista, di diritti su di una
casa di abitazione, può avvalersi della agevolazione tributaria
purché ricorrano le restanti condizioni.
Quanto precede nella considerazione che il comma 1, lettera b), della
più volte citata nota II-bis) espressamente prevede l'esclusione
dall’agevolazione nel solo caso di titolarità in comunione
con il coniuge di diritti su immobili nel territorio del comune dove
si acquista. Tenuto conto che la norma non qualifica ulteriormente
la “comunione con il coniuge”, si ritiene che la stessa
sia riferibile alla comunione sia legale che convenzionale.
2.2.8. Qualora l’acquirente sia titolare di quote di diritti
immobiliari su altra casa di abitazione acquisita in regime agevolato,
non può beneficiare delle agevolazioni indipendentemente dall’ubicazione
dell’immobile.
2.2.9. Qualora il titolare di una quota di diritti immobiliari, acquistata
usufruendo delle agevolazioni, proceda all’acquisto di un’ulteriore
quota dello stesso immobile, può giovarsi dell’agevolazione
tributaria purché ricorrano le altre condizioni.
Il comma 1, lettera c), della nota II-bis) più volte citata,
infatti, prevede espressamente la possibilità di usufruire
della agevolazione in caso di non titolarità “neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni ( … )”.
Sembra evidente, quindi, che il legislatore abbia inteso agevolare
esclusivamente il conseguimento della piena proprietà di una
sola unità immobiliare ad uso abitativo.
2.2.10. Qualora l’acquirente sia titolare, anche in comunione
legale, di una casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo
stesso o dal coniuge, non può avvalersi dell’agevolazione
tributaria. Infatti tale acquisto, estendendosi ope legis anche all’altro
coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di
quest’ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo
detta situazione di titolarità, per ambedue i coniugi è
preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici
c.d. “prima casa”. Sembra chiaro che il legislatore, quando
fa riferimento ad un precedente acquisto agevolato fatto dal coniuge,
intende quello effettuato in regime di comunione di beni. Tuttavia
nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della comunione legale,
uno dei coniugi acquisti la titolarità esclusiva della casa
di abitazione già facente parte della comunione può
usufruire per detto acquisto delle agevolazioni, sempreché
ricorrano tutte le altre condizioni. Naturalmente la precisazione
non riguarda le attribuzioni di beni patrimoniali conseguenti lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr circolare
n. 49/E del 16 marzo 2000).
2.2.11. Qualora due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato,
ciascuno per proprio conto, due immobili fruendo entrambi dell’agevolazione
c.d. “prima casa” ed entro il quinquennio li rivendano
ed acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla precedente
vendita, un immobile da adibire a propria abitazione principale, godono
dell’agevolazione c.d. “prima casa” in quanto la
norma (comma 4 della citata nota II-bis) non esclude la possibilità
di riacquistare un immobile anche per quote.
2.2.12. L’aliquota IVA del 4%, prevista dal n. 39 della Tab.
A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazioni
di servizi diretti alla realizzazione di un fabbricato di cui alla
legge n. 408 del 1949, effettuata nei confronti di soggetti che svolgono
attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita,
si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di subappalto attraverso i quali l’impresa costruttrice affida
ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla
costruzione dell’edificio. Ciò in quanto l’aliquota
IVA si determina in riferimento all’appalto principale, estendendosi
poi a tutti i subappalti in ragione del fatto che questi concorrono
alla realizzazione dell’opera che il legislatore ha inteso agevolare.
2.2.13. Alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori di ampliamento
della c.d. “prima casa” si applica l’aliquota ridotta
del 4% qualora il committente dei lavori di ampliamento non possieda
un’altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che
va ad ampliare. In tal caso egli risulta legittimato a dichiarare
all’appaltatore di non essere titolare di diritti reali su altra
abitazione nel comune poiché la nuova realizzazione ampliativa
non può considerarsi “altra abitazione” rispetto
a quella oggetto dell’ampliamento. Resta inteso che l’agevolazione
può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati
rimangano contenuti nell’ambito del semplice ampliamento. Devono
quindi ricorrere le seguenti condizioni:
- - i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova
unità immobiliare né devono avere consistenza tale da
poter essere destinati a costituire una nuova unità immobiliare;
- - l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione
dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate
sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 2 agosto 1969.
* * * * * *
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.