LEGGE
21-03-1958, N. 253 DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE
(G.U. n. 83 del 5 aprile 1958 )
Art.
1
1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori
professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice
civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori
marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione
le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2
1. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta
l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo
1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio,
industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta
legge.
2. Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge
è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare
gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale,
ai sensi del successivo art. 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
3. Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti
di affari in mediazione.
Art. 3
1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti
articoli non è richiesta la licenza prevista dell'art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4
1. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata
nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art.
2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del Codice
penale.
Art. 5
1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale
degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio,
industria ed agricoltura.
Art. 6
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno
diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.
Art. 7
1. Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.
Art. 8
1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 253 CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DELLA PROFESSIONE DI MEDIAZIONE
LEGGE N. 39 - 03/02/89 (Gazz. Uff. n.33 del 09.02.89)
Art.
1
1 - Le norme previste dalla presente Legge si applicano ai mediatori
di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion
fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici, e per ai
mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione
le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2
1 - Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in
mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque svolgono
od intendono svolgere l’attività di mediazione, anche
se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2 - Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti
immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti
muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in
relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire
con il regolamento di cui all'art. 11.
3 - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) - essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti
nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore
età;
b) - avere il godimento dei diritti civili;
c) - risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) - avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) - avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
di indirizzo commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche
ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine
e la capacità professionale dell’aspirante in relazione
al ramo di mediazione prescelto. L’accesso all’esame è
consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria
opera presso imprese esercenti l’attività di mediazione
oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie
e le modalità dell’esame sono stabilite dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
la Commissione Centrale di cui all’art.4;
f) - salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle
Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio
1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati
puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere
interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la
pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l’economia pubblica, l'industria ed il commercio,
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di assegni
a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni e nel massimo a cinque anni.
4 -L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività
viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che
svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione
di affari relativi ad immobili od aziende.
Art. 3
1- L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività
di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché
a svolgere ogni attività complementare, utile o necessaria
per la conclusione dell'affare.
2- L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto
non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione,
se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella medesima
sezione del ruolo.
3- Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita sezione del
ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica
in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4- Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli
esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici
presso i Tribunali.
5- Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività
disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,
anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività
di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
Art. 4
1- Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi
per gli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle
materie e delle modalità degli esami di cui all'art. 2.
2- La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta
da:
a)- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, che la presiede;
b) - un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) - un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione
Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;
d) - un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) - un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle
foreste;
f) - un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) - tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più
rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria
e dell'agricoltura;
h) - un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
i) - sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate
dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori
immobiliari e per gli agenti merceologici.
3- La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro
incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4- La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni
di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
5- Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato
un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina
dei membri effettivi.
Art. 5
1- Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti
articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune
per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta
la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2- La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività
di mediazione.
3- L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) - con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per
l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto
l’esercizio dell’attività di mediazione.
b) - con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili.
c) - con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie
di mediazione che si intende esercitare.
4- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività
si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni
del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione
di cui all’rt.7.
Art. 6
1- Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti
nei ruoli.
2- La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve
gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate
dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale
di cui all’art.7 e tenendo conto degli usi locali.
Art. 7
1- Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel
ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata
con deliberazione della Giunta camerale e dura in carica 4 anni.
Essa è composta :
a) - da un membro della Giunta camerale; b) - da un rappresentante
degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei commercianti,
designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale
e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;
c) - da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione,
designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative
a livello nazionale.
2- Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri
supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
3- La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4- In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è
integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste
per la Costituzione.
5- Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal
segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso
la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6- La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità
giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo,
la professione di mediatore.
7- Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del
bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 8
1- Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere
iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra lire unmilione e lire quattromilioni
ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni
percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la
contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute
si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n.
689.
2- A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui
al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio
si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale,
nonché l’art.2231 del Codice Civile.
3- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme
di legge.
Art. 9
1- Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 Novembre 1960 n. 1926, continuano
ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni
di cui all’art. 7.
2- Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali
provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari
in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge
21 Marzo 1958, n. 253.
3- Fino all’insediamento della Commissione centrale di cui all’art.
4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite
le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell’industria
e delle categorie interessate.
Art. 10
1- Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del relativo
regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili
con la presente legge.
Art. 11
1- Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite
le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli industriali, degli
agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione
della presente legge.
2- Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, può provvedere per
le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento
di una somma non inferiore a lire tremilioni, salvo che il fatto non
costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l’azione
civile dei danni agli interessati a termini di legge.
3- Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano
le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.